Allevamento di vitelli adeguato alla specie
La stalla dei vitelli rappresenta il futuro di un’azienda agricola. Ma quali sono le condizioni per assicurare un allevamento adeguato alla specie?
Dal punto di vista giuridico, esistono due decreti che delineano le condizioni minime per l’allevamento dei vitelli, la legge 146/2001 e la 126/2011. Di seguito, una breve panoramica delle disposizioni.
•I vitelli non devono essere legati, tranne che nei box collettivi durante l’allattamento per un massimo di un’ora.
•Ogni vitello d’età inferiore alle 2 settimane deve essere ricoverato in un’area con lettiere asciutte e confortevoli, al riparo da condizioni meteo dannose. Tutte le superfici devono essere facilmente lavabili e disinfettabili e non devono presentare rischi di ferimento.
•A partire dalla seconda settimana di vita, nei box l’acqua deve essere disponibile ad libitum.
•La zona di riposo va isolata termicamente e dotata di pavimento antiscivolo. I vitelli devono avere a disposizione lettiere o altre superficie adatte.
•I box individuali sono consentiti solo fino all’ottava settimana di vita. In generale, devono avere una lunghezza pari a quella del vitello, misurata dalla punta del naso alla tuberosità ischiatica, moltiplicata per 1,1. La larghezza minima deve essere almeno pari all’altezza al garrese, in modo che l’animale si possa muovere, leccare e pulire senza difficoltà. In generale, ciascun capo va ricoverato in un box delle dimensioni minime di 130 x 80 cm e una superficie di almeno 1,05 m².
•A ogni vitello deve essere garantita la vicinanza visiva e fisica con quello accanto. Il contatto all’altezza della griglia di abbeveraggio non è considerato sufficiente.
•A partire dall’ottava settimana, tutti i vitelli devono essere allevati in gruppo. In questo caso, lo spazio necessario per ciascuno di essi dipende dal rispettivo peso (si veda tabella seguente):
•Le linee guida sulla progettazione dei box e sullo spazio necessario non si applicano agli allevamenti con meno di sei vitelli e ai bovini matricini.
In linea generale, si raccomanda di ricoverare i vitelli in box del 10% rispetto alle disposizioni di legge.
di Erica De Monte
Consulente BRING per
la salute animale e il pollame
demonte.e@bring.bz.it
25.01.2024
•I vitelli non devono essere legati, tranne che nei box collettivi durante l’allattamento per un massimo di un’ora.
•Ogni vitello d’età inferiore alle 2 settimane deve essere ricoverato in un’area con lettiere asciutte e confortevoli, al riparo da condizioni meteo dannose. Tutte le superfici devono essere facilmente lavabili e disinfettabili e non devono presentare rischi di ferimento.
•A partire dalla seconda settimana di vita, nei box l’acqua deve essere disponibile ad libitum.
•La zona di riposo va isolata termicamente e dotata di pavimento antiscivolo. I vitelli devono avere a disposizione lettiere o altre superficie adatte.
•I box individuali sono consentiti solo fino all’ottava settimana di vita. In generale, devono avere una lunghezza pari a quella del vitello, misurata dalla punta del naso alla tuberosità ischiatica, moltiplicata per 1,1. La larghezza minima deve essere almeno pari all’altezza al garrese, in modo che l’animale si possa muovere, leccare e pulire senza difficoltà. In generale, ciascun capo va ricoverato in un box delle dimensioni minime di 130 x 80 cm e una superficie di almeno 1,05 m².
•A ogni vitello deve essere garantita la vicinanza visiva e fisica con quello accanto. Il contatto all’altezza della griglia di abbeveraggio non è considerato sufficiente.
•A partire dall’ottava settimana, tutti i vitelli devono essere allevati in gruppo. In questo caso, lo spazio necessario per ciascuno di essi dipende dal rispettivo peso (si veda tabella seguente):
Peso vivo del vitello (kg) | Superficie minima (m²) |
<150 | 1,5 |
150-220 | 1,7 |
>220 | 1,8 |
•Le linee guida sulla progettazione dei box e sullo spazio necessario non si applicano agli allevamenti con meno di sei vitelli e ai bovini matricini.
In linea generale, si raccomanda di ricoverare i vitelli in box del 10% rispetto alle disposizioni di legge.
di Erica De Monte
Consulente BRING per
la salute animale e il pollame
demonte.e@bring.bz.it
25.01.2024